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RCP

 

La Responsabilità Civile Professionale è un obbligo fissato dal D.P.R. 137/2012- 14/08/2012- che garantisce il libero professionista dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti.

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DA COSA GARANTISCE?

 

Ecco una serie di garanzie che possono essere inserite nella polizza danni patrimoniali

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  • responsabilità civile contrattuale

  • colpa lieve e colpa grave

  • dolo dei dipendenti/collaboratori

  • violazione della privacy

  • sanzioni fiscali inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errore del Libero Professionista

  • costi e spese legali

  • conduzione dello studio

  • retroattività della copertura assicurativa

  • perdita documenti

  • diffamazione e ingiuria

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COSA GARANTISCE?

La polizza tutela il patrimonio del Libero Professionista dalle richieste di Terzi. 

 

Ecco il significato di RC Responsabilità Civile

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Quando si parla di responsabilità civile, si fa riferimento giuridicamente parlando, ad una forma specifica di responsabilità che rientra tuttavia nella più generale categoria delle responsabilità giuridiche.

Specificatamente quando si parla di responsabilità civile, generalmente abbreviata in RC, si fa riferimento a tutto quel corpus di norme il cui obiettivo è quello di individuare il soggetto che è tenuto a risarcire la lesioni di un interesse cagionato a soggetto terzo.

All’interno poi del vasto corpus della responsabilità civile, il codice civile prevede e detta norme sui vari tipi di responsabilità civile

 

Responsabilità civile contrattuale contrattuale

 

La responsabilità contrattuale sorge quando una parte del contratto viola uno - o più – degli impegni che ha assunto in forza del contratto stesso.

In tale ipotesi la parte inadempiente - cioè quella parte che non ha eseguito correttamente agli impegni nascenti dal contratto, è tenuta al risarcimento del danno che è stato causato da tale condotta.

 

Responsabilità civile extracontrattuale

 

La responsabilità extracontrattuale ricorre in caso di violazione del dovere generico di non procurare ingiustamente un danno ad altri. Dunque l’illecito extracontrattuale non richiede che sia stato violato un contratto o che sia rimasta inadempiuta un’obbligazione.

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Per maggior chiarezza, a titolo esemplificativo, si consideri che tra le principali figure di illecito extracontrattuale ricorrono i così detti illeciti contro la persona. Si tratta delle condotte che ledono la vita, l’integrità fisica, il diritto alla salute: si pensi all’ipotesi di un ferimento verificatosi in occasione di un incidente stradale. Il danneggiante – cioè colui che compie l’illecito extracontrattuale – in questi casi, come anticipato, non è legato al danneggiato da alcun rapporto: non è infatti richiesta la violazione di un precedente rapporto contrattuale o di un’obbligazione perché il danneggiante sia tenuto a risarcire il danno.

Sia la responsabilità contrattuale sia la responsabilità extracontrattuale richiedono che il danno sia conseguenza dell’inadempimento, nel caso di responsabilità contrattuale, o dell’atto illecito, nel caso di responsabilità extracontrattuale.

Responsabilità oggettiva

La disciplina della responsabilità oggettiva prevede un’attribuzione di responsabilità sganciata dall’eventuale colpa del danneggiante, il quale, in tale ipotesi, è tenuto a risarcire il danno procurato a prescindere dal fatto che gli sia rimproverabile, o meno, la causazione del danno.

Le ipotesi di responsabilità oggettiva sono categoricamente previste dal codice civile o da leggi speciali.

Alcuni esempi di responsabilità oggettiva si riscontrano nelle seguenti aree:

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- Esercizio di attività pericolose

- Circolazione di veicoli

- Danno cagionato da cose in custodia

- Danno cagionato da animali

- Rovina di edificio.

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La responsabilità indiretta.

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Si parla di responsabilità indiretta, quando è chiamato a rispondere oltre al soggetto che ha tenuto il comportamento dannoso, anche un soggetto terzo, per la sua particolare posizione di responsabile nei confronti di determinate attività, persone o cose.

Questo schema è previsto per accrescere la possibilità per il danneggiato di conseguire il risarcimento.

 

Di seguito indichiamo le principali ipotesi di responsabilità indiretta:

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- Responsabilità del datore di lavoro per i danni arrecati dal fatto illecito dei suoi dipendenti (se l’evento dannoso è provocato nello svolgimento delle mansioni lavorative)

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- Responsabilità del proprietario del veicolo per i danni arrecati dal veicolo stesso (ad esempio: del danno causato dal veicolo, se il conducente è diverso dal proprietario, risponde anche quest’ultimo).

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- Responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minorenni conviventi.

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In queste ipotesi la responsabilità è esclusa, se il soggetto dimostra di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una dimostrazione particolarmente rigorosa, che in talune circostanza richiede la prova che il danno sia stato cagionato da un evento imprevedibile ed inevitabile.

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